DDL Intelligenza Artificiale ed il settore Sanitario

da Piero Disogra
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ddl intelligenza artificiale e sanità

Il nuovo Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale definisce le linee guida in ambito di applicazioni mediche e sanitarie.

Nel testo di Legge viene chiarito che il Governo riconosce ai sistemi di Intelligenza Artificiale l’opportunità di contribuire al miglioramento del sistema sanitario.

Prevenzione delle cure e malattie.

Gli algoritmi di IA possono analizzare grandi quantità di dati medici per identificare pattern e tendenze che aiutano a comprendere le cause delle malattie e a sviluppare strategie più efficaci per la prevenzione e il trattamento.

Il problema principale dei sistemi IA di questo tipo è rappresentato dall’esigenza di avere a disposizione dati per l’addestramento. I dati che vengono elaborati durante la fase di costruzione del modello di intelligenza artificiale vengono attinti da casi reali.

Più progresso, meno privacy

Le informazioni sullo stato di salute dei cittadini sono considerate dati sensibili, ed in quanto tali la legge per la tutela della privacy applica norme molto stringenti.

Il DDL Intelligenza Artificiale affronta l’argomento e specifica che i dati necessari ad alimentare i modelli IA rientrino in quella categoria di informazioni dette “di interesse pubblico“.

L’articolo 8 apre nuove possibilità per l’utilizzo di dati sensibili, in pratica le informazioni sulla nostra salute possono essere utilizzate per addestrare modelli di intelligenza artificiale a patto che:

  • siano effettuati ad enti pubblici o no-profit
  • i cittadini vengano informati (anche aggiungendo una frase sulla informativa presente sul sito)
  • il trattamento sia approvato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Cosa cambia nel FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico)

Il fascicolo sanitario elettronico fa parte dell’imponente progetto di digitalizzazione della Sanità Pubblica. Un database nazionale dove affluiscono le informazioni mediche con lo scopo di alimentare le cartelle cliniche digitali dei cittadini italiani.

Un database così ricco di informazioni non può che essere un ambita fonte di dati per addestrare modelli di intelligenza artificiale capaci di fornire servizi sanitari.

Il DDL Intelligenza Artificiale aggiunge un articolo per consentire l’uso di questi dati.

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ART. 9
(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore
sanitario e governo della sanità digitale)

  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
    2012, n. 221, dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:
    «Art. 12-bis
    (intelligenza artificiale nel settore sanitario)
  2. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o più decreti
    del Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di innovazione
    tecnologica e transizione digitale e con l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e
    cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza
    artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all’articolo 12, comma 2. Con i decreti
    di cui al primo periodo, sono individuati i soggetti che, nell’esercizio delle proprie funzioni,
    accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite.
  3. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l’assistenza territoriale, è istituita una
    piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio
    e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all’Agenzia nazionale
    per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale.
    La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:
    a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita;
    b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
    c) agli utenti per l’accesso ai servizi sanitari delle Case di Comunità.
  4. La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l’erogazione
    dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento.
    L’AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all’interno della piattaforma.
  5. Previ pareri del Ministero della salute e del Garante per la protezione dei dati personali e
    dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, l’AGENAS, con proprio provvedimento,
    valutato l’impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite
    all’interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello
    di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
    dell’interessato, in coerenza con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679.».
    6
  6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attività di cui al presente
    articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Saremo curati da robot?

L’articolo 7 al paragrafo 5 ci rassicura che questo non avverrà.

I sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa alla professione medica.

Si può anche come

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